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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 826

Istituzione di una scuola di statistica presso la Facolta di economia e commercio dell'Università di Palermo ed inclusione dell'insegnamento di igiene zootecnica tra le materie complementari del corso di laurea in scienze agrarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-9-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con
i  regi  decreti  13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477;
30 ottobre  1930, n. 1844; 1° ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932,
n. 1806;   26 ottobre   1933,   n. 1991;  6 dicembre  1934,  n. 2430;
1° ottobre  1936,  n. 2449;  23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942,
n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute   le   proposte   relative   allo  statuto  dell'Universita'
anzidetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione:

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato  con  i regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente
modificato:
    Art. 73. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
scienze agrarie e' aggiunto quello di "Igiene zootecnica".
    Dopo l'art. 86: vanno inseriti i seguenti articoli, apportando le
necessarie conseguenziali modifiche alla numerazione delle successive
disposizioni;
    Art. 87.  -  E'  istituita,  presso  la  Facolta'  di  economia e
commercio,  una  scuola  di  statistica, diretta al conseguimento del
diploma in statistica.
  Essa  ha  la durata di due anni. Possono esservi ammessi coloro che
sono  in  possesso  di  uno dei seguenti titoli: diploma di maturita'
classica, di maturita' scientifica, di abilitazione per i provenienti
dagli  Istituti  tecnici  commerciali, industriali, agrari, nautici e
per geometri.
  Art. 88. - A) Sono insegnamenti fondamentali:
    1) Elementi di matematica;
    2) Statistica;
    3) Statistica economica - corso elementare;
    4) Statistica giudiziaria (semestrale);
    5) Statistica sociale (semestrale);
    6) Antropometria (semestrale);
    7) Statistica sanitaria (semestrale);
    8) Sociologia generale e sociologia coloniale;
    9) Demografia;
    10) Geografia politica ed economica.
  B) - Sono insegnamenti complementari:
    1) Economia politica - corso elementare;
    2) Biometria;
    3) Antropologia;
    4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.
  Art. 89.  - Gli insegnamenti semestrali di "Statistica giudiziaria"
e  "Statistica sociale" e quelli, pure semestrali, di "Antropometria"
e "Statistica sanitaria" comportano rispettivamente esami unici.
  L'insegnamento biennale di Statistica economica a comporta un esame
alla fine di ogni anno.
  Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente
anche  fra  le  discipline  impartite  in altre Facolta' dell'Ateneo,
previa  approvazione  del  preside  della  Facolta'  dalla  quale  e'
rilasciato il diploma in statistica.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma  lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in due complementari.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 13 luglio 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte del conti, addi' 28 agosto 1947
  Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 90. - FRASCA