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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 aprile 1947, n. 629

Nomina dei capi d'Istituto, trasferimenti, note di qualifica, procedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal: 2-8-1947
al: 21-12-1954
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
  Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
  Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito  il  Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per
la  pubblica  istruzione,  di concerto con quello per le finanze e il
tesoro;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  I presidi e i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione
media,  classica,  scientifica,  magistrale,  tecnica  e delle scuole
secondarie  di  avviamento  professionale  di  tipo  commerciale sono
nominati  dal  Ministro  per  la pubblica istruzione tra i professori
ordinari,  provvisti  di  laurea, con almeno otto anni di servizio di
ruolo   come  ordinari  effettivamente  prestato  nelle  scuole,  con
esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.
  La nomina e' disposta in seguito a concorso per titoli ed esame.
  I  concorsi  sono  distinti  per  tipi  e gradi di scuola e ad essi
possono  partecipare  i  professori che, avendo i requisiti di cui ai
primo comma, appartengono ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di
scuola  e  i  professori  che, nominati per effetto di concorso unico
valevole  per  piu'  tipi  di  scuola,  hanno  conservato  titolo  al
passaggio  a  cattedra  del  tipo  di scuola al quale si riferisce il
concorso per la nomina a capo d'istituto.
  Nulla  e'  innovato  a  quanto e' disposto col regolamento delegato
approvato  con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, circa la nomina
per  concorso  dei  direttori  di  scuole  secondarie  di  avviamento
professionale di tipo agrario, industriale e marinaro.
  Per  i  concorsi  a posti di preside negli istituti tecnici agrari,
industriali  e  nautici  e a posti di direttore nelle scuole tecniche
agrarie  e  industriali  e'  prescritto  il  possesso della laurea in
materie tecniche ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397.
I   professori   di  materie  non  tecniche  degli  istituti  agrari,
industriali  e  nautici  che  siano  in possesso degli altri titoli e
requisiti  sono ammessi al concorso a posti di preside negli istituti
tecnici  commerciali  e  per  geometri.  Alle  medesime  condizioni i
professori  di  materie  non tecniche delle scuole tecniche agrarie e
industriali  e delle scuole secondarie di avviamento professionale di
tipo  agrario, industriale e marinaro sono rispettivamente ammessi ai
concorsi  per la direzione di scuole tecniche commerciali e di scuole
secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale.
  Ai  concorsi per la presidenza di scuole di magistero professionale
per la donna, per la direzione di scuole professionali femminili e di
scuole  secondarie  di  avviamento  professionale di tipo industriale
femminile  sono ammesse le insegnanti dei corrispondenti tipi e gradi
di  scuola.  Fermo  restando il requisito dell'anzianita' di servizio
stabilito  nel  primo  comma  del presente articolo, possono prendere
parte  ai predetti concorsi, oltre le insegnanti provviste di laurea,
anche  quelle munite di diploma rilasciato dall'istituto superiore di
magistero.