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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 maggio 1947, n. 433

Istituzione di una indennità di caropane a favore dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali di ruolo e non di ruolo e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-6-1947
al: 9-8-1947
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visti  il  decreto  legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945 n.
722,  e  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25
ottobre 1946, n. 263, e loro successive modificazioni;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario  di  Stato  e  del  Ministro per le finanze e il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  istituita a carico dello Stato una indennita' di caropane di L.
104 mensili nette dal 16 aprile 1947 a favore:
    dei  personali  statali  indicati  all'art.  1,  comma primo, del
decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946
n. 263;
    dei salariati statali di ruolo e non di ruolo;
    dei  personali  indicati nelle lettere da a) a g) dell'art. 9 del
predetto decreto;
    dei  titolari  di  pensioni  o  assegni  ordinari,  diretti  o di
riversibilita'  a  carico  dello  Stato o delle altre Amministrazioni
indicate nel primo comma dell'articolo 12 del citato decreto, nonche'
dei  titolari  di  pensioni  o  assegni  ex  regime austro-ungarico o
fiumano;
    dei   titolari  di  pensioni  o  assegni  di  guerra,  diretti  o
indiretti;
    dei  titolari  di  pensioni a carico degli Istituti di previdenza
amministrati   dalla   Direzione  generale  della  Cassa  depositi  e
prestiti.
  L'indennita' di cui al precedente comma e' stabilita nelle seguenti
misure  mensili  per  i  dipendenti  in  possesso  di carte annonarie
supplementari per il pane:
    a) L. 156 per i salariati e braccianti agricoli e per gli addetti
ai lavori pesanti;
    b) L. 208 per gli addetti ai lavori pesantissimi;
    c) L. 312 per i minatori e boscaioli.
  Detta  indennita'  e  dovuta nella misura di cui al primo comma del
presente  articolo,  anche  per  ciascuna  delle  persone di famiglia
indicate   negli   articoli   2,   3  e  4  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  21  novembre  1945,  n.  722,  con  l'osservanza dei
criteri stabiliti dagli articoli medesimi.