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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 gennaio 1947, n. 66

Soppressione del grado di maresciallo d'Italia e disposizioni riguardanti il grado di generale d'armata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1947 al: 8-10-2010
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Nell'ordinamento dell'Esercito è soppresso il grado di maresciallo d'Italia.
Gli ufficiali che attualmente rivestono il grado suddetto, sono collocati nella riserva, conservando ad personam il grado stesso ed il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio.