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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 gennaio 1947, n. 6

Proroga del termine per il conferimento di funzioni giudiziarie, previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-1-1947 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO B PROMULGA:

Art. 1


La facoltà attribuita al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1946, n. 352, può, nei confronti di coloro che ne abbiano fatta domanda anteriormente al 31 agosto 1946, essere esercitata oltre il 31 dicembre 1946 e fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria relativa al concorso per uditore giudiziario bandito con il decreto Ministeriale 25 agosto 1945.