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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1946, n. 352

Disposizioni sul personale della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'Ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


I vice pretori onorari, dopo almeno tre anni di servizio, i dottori in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea con voti 110 e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 27, oppure abbiano conseguito la laurea con 99 voti e riportato negli esami speciali una media non inferiore a 24, ma abbiano tre anni di effettivo esercizio come procuratori legali, possono, entro i limiti della metà delle vacanze nei corrispondenti ruoli organici della magistratura, essere incaricati di esercitare le funzioni di pretore, di giudice o di sostituto, in corrispondenza, per ciascun ufficio giudiziario, di posti vacanti o occupati da magistrati che non vi prestino effettivo servizio.
L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo motivato parere favorevole del Consiglio giudiziario della Corte di appello del distretto di residenza, integrato da un avvocato nominato dai capi di Corte su designazione del Consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto.
Con il 31 dicembre 1946 cessa la facoltà del Ministro di disporre nuovi incarichi ai sensi dei precedenti commi.