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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 22-5-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  in virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme
per l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Visto  il  R.  decreto  16 marzo  1942, n. 699, recante norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  Luogotenenziale  1° febbraio 1945,
n. 58;
  Udito il parere della Consulta Nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  sulla  proposta  del  Ministro  per  l'interno,  di concerto con il
Ministro per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  Il Ministro per l'interno ha la facolta' di trattenere in servizio,
fino  a  sci  mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra,
gli  ufficiali  permanenti  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che,  entro  tale termine, raggiungono i limiti dell'eta' fissati per
il   collocamento   a  riposo  a  termini  dell'art. 11  della  legge
27 dicembre 1941, n. 1570, sempre quando nei gradi inferiori a quelli
ricoperti dagli ufficiali suddetti non vi siano altri elementi che si
trovino in possesso dei requisiti prescritti per la promozione.