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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946, n. 233

Facoltà di sospendere il collocamento a riposo in determinati casi, di ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-5-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
in virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, contenente le nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il R. decreto 16 marzo 1942, n. 699, recante norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Il Ministro per l'interno ha la facoltà di trattenere in servizio, fino a sci mesi dalla data della cessazione dello stato di guerra, gli ufficiali permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, entro tale termine, raggiungono i limiti dell'età fissati per il collocamento a riposo a termini dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sempre quando nei gradi inferiori a quelli ricoperti dagli ufficiali suddetti non vi siano altri elementi che si trovino in possesso dei requisiti prescritti per la promozione.