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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 febbraio 1946, n. 89

Aumento delle indennità ai testimoni in materia civile e penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 21-3-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701, con i quali
furono approvate le tariffe giudiziarie in materia civile e penale; 
  Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043; 
  Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1030, n. 1491; 
  Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  24  agosto  1944,  n.
240; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai testimoni chiamati a deporre in materia penale e civile  innanzi
alle autorita' giudiziarie, in  luogo  delle  indennita'  di  viaggio
previste dalle vigenti disposizioni,  sono  rimborsate  le  spese  di
trasporto con i mezzi disponibili e piu' economici.