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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 923

Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 11-6-1946
al: 15-12-2009
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli
dei metalli preziosi; 
  Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1934,  n.
2393, per l'applicazione della legge suddetta; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
riguardante l'Assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio  1945,  n.
58, che detta  norme  sull'emanazione  e  pubblicazione  dei  decreti
Luogotenenziali e di altri provvedimenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria  ed
il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 38 del regolamento approvato con R. decretolegge 27 dicembre
1934, n. 2393, per l'applicazione della legge  5  febbraio  1934,  n.
305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi  e'  sostituito
dal seguente: 
  "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, d'oro
e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n.  305,  sono  i
seguenti: 
    

 1) platino..............................L. 100 per ogni saggio;
 2) oro..................................L. 70 per ogni saggio;
 3) argento..............................L. 30 per ogni saggio.

    
  I diritti dovuti per il saggio e  marchio  degli  oggetti  lavorati
contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati  sul  peso  degli
oggetti stessi nelle misure seguenti: 
    1) se composti di solo platino ovvero platino  ed  altri  metalli
preziosi, in ragione di L. 5 per grammo o frazione di grammo, con  un
minimo di L. 100; 
    2) se composti di solo oro ovvero di oro e d'argento, in  ragione
di L. 3 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 70; 
    3) se composti di solo argento, in ragione di L. 1 al grammo, con
un minimo di L. 30. 
  Fermi restando i minimi anzidetti, i diritti  per  il  solo  saggio
degli oggetti lavorati, sono corrisposti in misura uguale alla decima
parte di quelli suindicati. 
  Il diritto dovuto per il saggio di campioni  di  ceneri  contenenti
metalli preziosi, e' stabilito nella misura fissa di L. 100 per  ogni
saggio. 
  Il diritto  dovuto  per  il  saggio  di  galloni,  alamari,  fregi,
distintivi, ecc., d'oro e d'argento, e stabilito nella misura  di  L.
90 per ogni saggio.