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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 923

Modificazione dell'art. 38 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina del titolo dei metalli preziosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1946 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge suddetta;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945, n. 58, che detta norme sull'emanazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 38 del regolamento approvato con R. decretolegge 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi è sostituito dal seguente:
"I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, d'oro e di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:


1) platino..............................L. 100 per ogni saggio;
2) oro..................................L. 70 per ogni saggio;
3) argento..............................L. 30 per ogni saggio.


I diritti dovuti per il saggio e marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi, sono calcolati sul peso degli oggetti stessi nelle misure seguenti:
1) se composti di solo platino ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 5 per grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 100;
2) se composti di solo oro ovvero di oro e d'argento, in ragione di L. 3 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di L. 70;
3) se composti di solo argento, in ragione di L. 1 al grammo, con un minimo di L. 30.
Fermi restando i minimi anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati, sono corrisposti in misura uguale alla decima parte di quelli suindicati.
Il diritto dovuto per il saggio di campioni di ceneri contenenti metalli preziosi, è stabilito nella misura fissa di L. 100 per ogni saggio.
Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e d'argento, e stabilito nella misura di L. 90 per ogni saggio.