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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 agosto 1945, n. 697

Norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari. (045U0697)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-11-1945
al: 15-11-1947
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048; 
  Vista, la legge 6 agosto 1940, n. 1278; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9  novembre  1944,  n.
307; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il contributo per gli assegni famigliari e' dovuto,  sull'ammontare
della retribuzione al lordo  corrisposta  al  lavoratore,  fino  alla
concorrenza  dell'importo   che   sara'   determinato   con   decreto
Luogotenenziale  su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e   la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro. 
 
  Tale  importo  potra'  essere  variato   con   l'osservanza   delle
formalita' predette. 
 
  Esso e' fissato sulla base della retribuzione  riferita  a  mese  e
ragguagliata,  per  le  retribuzioni  Corrisposte  a   quindicina   o
quattordicina,  a  settimana  e  a  giornata,  secondo  il   rapporto
rispettivamente, di 1:2, 1:4, e 1:25. 
 
  Gli emolumenti corrisposti con riferimento ad un periodo  di  tempo
superiore ad un mese,  sono  ragguagliati  ai  periodi  di  pagamento
della, retribuzione normale cui essi si riferiscono e  sono,  per  la
quota  che  ne  risulta,  computati  ai  fini  dell'applicazione  del
contributo insieme con gli altri  elementi  della  retribuzione  fino
all'importo stabilito a norma dei comma precedenti. 
 
  Per  la  determinazione  degli  elementi,  della  retribuzione   da
considerare ai fini del calcolo dei contributi, valgono, in  tutti  i
casi, le disposizioni vigenti in materia.