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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 631

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (045U0631)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1971)
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Testo in vigore dal:  17-10-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742;
Visto il R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante la istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, e sentito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, è così modificato:
«Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.

In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati».