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DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 631

Modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (045U0631)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1971)
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Testo in vigore dal: 17-10-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sulla costituzione
del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, convertito in legge con
la legge 25 marzo 1926, n. 742; 
  Visto il R. decreto 30 novembre  1930,  n.  1629,  che  approva  il
regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza; 
  Vista la legge 21 gennaio 1942, n. 39, riguardante  la  istituzione
del  ruolo  degli  ufficiali  del  Corpo  degli  agenti  di  pubblica
sicurezza; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2  novembre  1944,  n.
365, che ha istituito il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n.  273,  e  sentito  il
parere della Corte dei conti a sezioni riunite; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri
per il tesoro e per la guerra; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo capoverso dell'art. 175 del regolamento approvato  con  R.
decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' cosi' modificato: 
  «Devono  parimenti  essere  autorizzati  di  volta  in  volta   dal
Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni. 
 
  In caso diverso, tale autorizzazione e' devoluta  ai  prefetti,  ai
questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle
Prefetture  tengono  informato  il  Ministero  dei  servizi  da  essi
disposti e liquidati».