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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 settembre 1945, n. 574

Aumento temporaneo della indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, e la concessione di una indennità mensile ai graduati e militari di truppa delle anzidette forze armate. (045U0574)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/1948)
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Testo in vigore dal:  26-9-1945 al: 10-6-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 171 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



A datare dal 16 settembre 1945 l'indennità militare per gli ufficiali e sottufficiali che prestano effettivo servizio presso i comandi, le unità, i reparti, gli enti e i servizi organici del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, e della Regia guardia di finanza e dei Corpi militari per i quali è prevista la corresponsione dell'indennità medesima a carico del bilancio dello Stato, è aumentata dell'importo risultante dall'allegata tabella, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati e gradi corrispondenti delle anzidette forze annate è concesso dalla medesima data, una indennità mensile di L. 120 nette, che verrà corrisposta con le norme vigenti per il pagamento della paga.