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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi. (045U0510)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1945
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Testo in vigore dal: 23-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
  Principi di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 18 novembre  1923,  n.  2440,  che  approva  le
disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e  per  la
contabilita' generale dello Stato; 
 
  Visto il R.  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  che  approva  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generare dello Stato; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
concernente la facolta' del Governo di emanare norme giuridiche; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti
correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o  vincolati  intestati  a
istituti o enti pubblici, nonche' ad aziende o  istituti  di  credito
operanti sotto la vigilanza del Ministro per il  tesoro  in  base  al
decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.