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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi. (045U0510)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/1945
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Testo in vigore dal:  23-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principi di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generare dello Stato;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



È autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonché ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.