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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri. (045U0461)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-9-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1330, sono estese anche ai connazionali provvisti di pensioni di guerra da parte di Paesi stranieri.

Il presente decreto che sostituisce il R. decreto-legge del 2 marzo 1944, n. 74, ha effetto dalla scadenza delle concessioni disposte ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI - RICCI

Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 124. - FRASCA