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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private. (045U0453)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/1955)
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Testo in vigore dal: 5-9-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'assistenza  postbellica,  di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nelle nomine ad impiego non  di  ruolo  presso  le  Amministrazioni
dello Stato e degli Enti pubblici il 50% delle assunzioni che saranno
disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore  del  presente
decreto e' riservato in favore del mutilati, invalidi  e  combattenti
della guerra 1940-1943 e della guerra  di  liberazione,  nonche'  dei
patrioti, del militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati
dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.