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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 277

Provvidenze in favore dei tabacchicultori. (045U0277)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-6-1945 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



È autorizzato un concorso dello Stato per la ricostruzione o il riadattamento dei locali di cura e custodia del tabacco, nonché dei magazzini generali per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra.

Tale concorso è dato nella misura massima di otto decimi della spesa presunta dall'Amministrazione in rapporto alla capacità utilizzabile del locale da ricostruirsi o da riadattarsi, su progetto approvato dall'Amministrazione stessa, ed è erogato in otto rate annuali per otto anni consecutivi a decorrere dall'anno in cui il locale, previo collaudo da parte dell'Amministrazione, viene utilizzato secondo la sua destinazione, sempre che la costruzione o il riadattamento vengano ultimati entro tre anni dalla cessazione dello stato di guerra.

Le rate annuali vengono corrisposte ripartendo, a somma da erogare per la quantità di prodotto ottenibili in rapporto alla capacità dei locali ricostruiti o riadattati e vengono elargite ai concessionari speciali, per quanto riguarda i propri locali, entro i limiti della somma stessa, sotto forma di sopraprezzo per quintale di prodotto consegnato all'Amministrazione ed ai coltivatori di concessioni speciali ed ai concessionari e coltivatori di Manifesto, in rapporto al prodotto consegnato, mediante ordinativi diretti.
Qualora il prodotto ottenuto risulti inferiore a quello ottenibile, in base alla capacità dei locali, le rate di cui innanzi saranno proporzionalmente ridotte; è ammessa la compensazione biennale.