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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale. (045U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1945
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Testo in vigore dal:  9-1-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prime Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

Egli è assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza.

Qualora sia vacante la carica di Alto Commissario o questi sia assente od impedito, le funzioni relative sono esercitate collegialmente dai quattro Alti Commissari aggiunti, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli Alti Commissari aggiunti ed i vice Alti Commissari aggiunti sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono equiparati rispettivamente, per la durata delle carica, ai magistrati di grado terzo e quarto.

All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e della guardia di finanza. L'ufficio di segreteria è retto da un segretario generale, e vi possono essere chiamati anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini».