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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1945, n. 2

Norme integrative dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale. (045U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/01/1945
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Testo in vigore dal: 9-1-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11  ottobre  1944,  n.
257; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23  ottobre  1944,  n.
285; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Prime
Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27  luglio  1944,
n. 159, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Ad assicurare l'applicazione del presente decreto e' istituito  un
Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. 
 
  L'Alto Commissario e' nominato su deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri ed e', per la durata della carica, equiparato ai  magistrati
dell'ordine giudiziario di primo grado. 
 
  Egli e' assistito da un Alto Commissario aggiunto e da un vice Alto
Commissario aggiunto per ciascuno dei quattro rami di sua competenza. 
 
  Qualora sia vacante la carica di  Alto  Commissario  o  questi  sia
assente  od  impedito,   le   funzioni   relative   sono   esercitate
collegialmente  dai  quattro  Alti  Commissari  aggiunti,  sotto   la
presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 
  Gli Alti Commissari aggiunti ed i  vice  Alti  Commissari  aggiunti
sono nominati dal  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sono
equiparati rispettivamente, per la durata delle carica, ai magistrati
di grado terzo e quarto. 
 
  All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati,  su  richiesta
nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed  e'  posto
alla sua dipendenza un nucleo  di  polizia  giudiziaria  composto  di
personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e  della  guardia
di finanza.  L'ufficio  di  segreteria  e'  retto  da  un  segretario
generale,   e   vi   possono   essere   chiamati    anche    estranei
all'Amministrazione dello Stato. 
 
  L'Alto Commissario  e  gli  uffici  dipendenti  possono  richiedere
l'opera della polizia giudiziaria, che e'  tenuta  ad  eseguirne  gli
ordini».