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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 dicembre 1944, n. 459

Riduzione del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091, per le vedove di insegnanti, in attività di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in combattimento o vittime delle persecuzioni del nemico in zone occupate. (044U0459)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1945
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vigente al 23/05/2024
Testo in vigore dal: 21-2-1945
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1091; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Primo
Ministro Segretario di Stato, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica istruzione e per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine di tre anni stabilito dall'art.  1  del  R.  decreto  24
agosto 1942, n. 1091,  e'  ridotto  ad  un  anno  per  le  vedove  di
insegnanti, in attivita' di servizio nei ruoli dello Stato, caduti in
combattimento  o  vittime  delle  persecuzioni  del  nemico  in  zone
occupate.