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REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1944, n. 144

Proroga del limite di età per l'esercizio della professione di notaio. (044U0144)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/05/1949)
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vigente al 23/05/2024
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Testo in vigore dal: 24-6-1944
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6  agosto  1926,  n.  1365,  recante  norme  per  il
conferimento dei posti notarili; 
 
  Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto  con
i Ministri dell'Interno e delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  In deroga all'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n.  1365,  i  notai
che compiono il 75° anno  di  eta'  posteriormente  alla  entrata  in
vigore del presente decreto, qualora  ne  facciano  domanda,  possono
essere autorizzati, con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, a
continuare l'esercizio professionale fino a sei mesi dalla cessazione
dell'attuale stato di guerra.