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REGIO DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B. (044U0138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-6-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garanzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.