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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. (044U0132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-5-1944 al: 2-6-1944
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'associazione;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Assocazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro degli affari esteri, d'intesa coi Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Associazione Italiana della Croce Rossa è posta alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'associazione resta demandato agli organi statutari che provvederanno ai sensi delle norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri d'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le rispettive competenze.

I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai Ministri dell'Interno e della Guerra, sono demandati al Capo del Governo.