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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 132

Passaggio dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Capo del Governo. (044U0132)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1944.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1944
al: 2-6-1944
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il
Governo ad erigere in  corpo  morale  l'Associazione  Italiana  della
Croce Rossa; 
 
  Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige
in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa; 
 
  Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella
legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente  provvedimenti  necessari
per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana; 
 
  Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella
legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al  R.  decreto-legge
10 agosto 1928, n. 2034; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto
organico della Croce Rossa Italiana e successive modifiche; 
 
  Visto il R. decreto 10 febbraio  1936,  n.  484,  contenente  norme
sullo  stato  giuridico,  il  reclutamento,   l'avanzamento   ed   il
trattamento economico del personale dell'associazione; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre  1940,  n.  2024,  che  approva  il
regolamento dell'Assocazione  della  Croce  Rossa  per  il  tempo  di
guerra; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Capo del  Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di
Stato  e  Ministro  degli  affari  esteri,  d'intesa   coi   Ministri
dell'Interno, delle Finanze e della Guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Associazione Italiana della Croce Rossa  e'  posta  alle  dirette
dipendenze del Capo del Governo. 
 
  Lo svolgimento dei compiti  istituzionali  dell'associazione  resta
demandato agli organi statutari  che  provvederanno  ai  sensi  delle
norme in vigore e secondo le direttive che saranno impartite dal Capo
del Governo, Primo Ministro e Ministro degli Affari  Esteri  d'intesa
con i Ministri dell'Interno, delle Finanze e della Guerra, secondo le
rispettive competenze. 
 
  I poteri di vigilanza e di tutela attribuiti dalle vigenti leggi ai
Ministri dell'Interno e della Guerra,  sono  demandati  al  Capo  del
Governo.