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REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1944, n. 131

Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno. (044U0131)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 24-5-1944
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il decreto luogotenenziale 14  settembre  1918,  n.  1311,  e
successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221; 
 
  Visto il R.  decreto  11  novembre  1923,  n.  2395,  e  successive
disposizioni; 
 
  Visto il R.  decreto  31  dicembre  1924,  n.  2262,  e  successive
disposizioni; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 novembre  1930,  n.  1491,  convertito
nella legge 6 gennaio 1931, n. 18; 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito  nella
legge 14 giugno 1934, n. 1038; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518; 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76,  convertito  con
modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065; 
 
  Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 14/B; 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
 
  Ritenuto che si versa in istato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Su proposta del Capo del  Governo,  Primo  Ministro  Segretario  di
Stato e del Ministro Segretario di Stato per le Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Per la durata dell'attuale guerra, alle indennita' di missione  per
l'interno del Regno, stabilite, a favore del personale statale, dagli
articoli 1, 5 e 6 del R.  decrete-legge  27  febbraio  1942,  n.  76,
convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1942, n. 1065,  e'
portato un aumento del 70%. 
 
  Eguale  aumento  e'  portato  alle  indennita'  fisse  mensili   ed
equivalenti stabilite dalle singole amministrazioni  in  luogo  delle
ordinarie indennita' di missione.