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REGIO DECRETO-LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

Trattenimento in servizio dei professori delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. (044U0114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  29-4-1944 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il Testo Unico delle leggi sulla Istruzione Superiore approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico

Limitatamente alla durata della presente guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro dell'Educazione Nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie Università e degli Istituti di Istruzione Superiore fino al compimento del 75° anno di età.

I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, il 16 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto: il Guardasigilli: CASATI