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LEGGE 3 dicembre 1942, n. 1700

Norme sulla legalizzazione di firme. (042U1700)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1968)
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Testo in vigore dal: 16-2-1943
al: 10-2-1968
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1 
 
  La legalizzazione di firme e' l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposta la propria firma sopra atti,  certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della, firma stessa. 
 
  La legalizzazione riguarda : 
 
  a) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato
da valere nello Stato; 
 
  b) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato
da valere all'estero; 
 
  C) le firme apposte su atti o documenti posti in essere  all'estero
da valere nello Stato.