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LEGGE 3 dicembre 1942, n. 1700

Norme sulla legalizzazione di firme. (042U1700)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1968)
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Testo in vigore dal:  16-2-1943 al: 10-2-1968
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Art. 1



La legalizzazione di firme è l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposta la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della, firma stessa.

La legalizzazione riguarda :

a) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere nello Stato;

b) le firme apposte su atti o documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero;

C) le firme apposte su atti o documenti posti in essere all'estero da valere nello Stato.