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REGIO DECRETO 24 agosto 1942, n. 1098

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma. (042U1098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 18-10-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato con il
R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n.  2319,  e  modificato  can  i  Regi
decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2819, 20 settembre 1928-VI, n. 3018, 31
ottobre 1929-VIII, n. 2483, 30 ottobre 1930-IX, n. 1828,  1°  ottobre
1931-IX, n. 1329, 22 ottobre 1931-IX, n. 1754, 22 ottobre 1932-X,  n.
2090, 26 ottobre 1933-XI, n. 2391, 27 dicembre 1934-XIII, n. 2419, 1°
ottobre 1936-XIV, n. 2498, 27 ottobre 1937-XV,  n.  2619,  20  aprile
1939-XVII, n.  1350,  26  Ottobre  1939-XVII,  n.  1734,  26  ottobre
1940-XVIII, n. 2069, 4 maggio 1942-XX, n. 565, 24 luglio 1942-XX,  n.
949 ; 
 
  Veduto il testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 ; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071 ; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV,  n.  882,  30  settembre  1938-XVI,  n.  1652,  5   ottobre
1939-XVII,  n.  1745,  1°  luglio  1940-XVIII,  n.  992,  2   ottobre
1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre  1941-XIX,  n.  1173,  e  24  ottobre
1941-XIX, numero 1375; 
 
  Vedute  le  proposte   relative   allo   statuto   dell'Universita'
anzidetta; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Roma, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopra indicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  L'art. 118 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Fanno parte della  Facolta'  d'ingegneria  mineraria  i  seguenti
istituti: 
 
  1)  istituto  di  miniere,  nel  quale  si  svolgono   i   seguenti
insegnamenti: 
 
  giacimenti minerari; 
 
  arte mineraria ; 
 
  geofisica mineraria ; 
 
  2) istituto di chimica applicata e di  metallurgia,  nel  quale  si
svolgono i seguenti insegnamenti: 
 
  chimica applicata; 
 
  metallurgia e metallografia; 
 
  chimica analitica; 
 
  tecnologie chimiche speciali. 
 
  La Facolta' si avvale anche degli  istituti  di  mineralogia  e  di
geologia della Facolta' di scienze matematiche,  fisiche  e  naturali
rispettivamente per  gli  insegnamenti  di  petrografia,  geologia  e
paleontologia ». 
 
  L'art. 120 e' sostituito dal seguente: 
 
  «  Gl'insegnamenti   fondamentali   della   Facolta'   d'ingegneria
mineraria sono: 
 
  1) scienza delle costruzioni ; 
 
  2) meccanica applicata alle macchine ; 
 
  3) fisica tecnica ; 
 
  4) topografia con elementi di geodesia ; 
 
  5) architettura tecnica ; 
 
  6) idraulica ; 
 
  7) elettrotecnica; 
 
  8) macchine; 
 
  9) materie giuridiche ed economiche; 
 
  10) petrografia; 
 
  11) geologia; 
 
  12) paleontologia ; 
 
  13) arte mineraria ; 
 
  14) giacimenti minerari ; 
 
  15) metallurgia e metallografia ; 
 
  16) chimica applicata. 
 
  Sono insegnamenti complementari : 
 
  1) chimica analitica ; 
 
  2) geofisica mineraria; 
 
  3) tecnologie chimiche speciali ; 
 
  4) chimica fisica. 
 
  Per le materie  fondamentali  di  cui  ai  numeri  da  1  a  9  del
precedente elenco, la Facolta' si avvale degli insegnamenti  e  degli
istituti corrispondenti della Facolta' di ingegneria. 
 
  Lo  studente  inoltre  puo'  valersi  dei   seguenti   insegnamenti
complementari della Facolta' d'ingegneria : 
 
  1) chimica industriale; 
 
  2) costruzioni stradali e ferroviarie; 
 
  3) tecnica ed economia dei trasporti; 
 
  4) costruzioni in legno, ferro e cemento armato ; 
 
  5) costruzioni idrauliche; 
 
  6) costruzioni di macchine; 
 
  7) geologia applicata; 
 
  8) igiene applicata all'ingegneria ; 
 
  9) impianti industriali meccanici ; 
 
  10) impianti industriali elettrici ». 
 
  L'art. 123 e' sostituito dal seguente : 
 
  « L'esame di laurea comprende : una relazione sul tirocinio fatto e
la discussione di una tesi comprendente anche un progetto riferentesi
ad un'opera d'ingegneria mineraria. 
 
  Il  candidato  deve  inoltre  presentare  i  disegni  e  gli  studi
sviluppati durante il triennio ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 24 agosto 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato atta Corte dei conti, addi' 29 settembre 1942-XX 
 
  Atti del Governo, registro 449, foglio 86. - MANCINI