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REGIO DECRETO 24 luglio 1942, n. 923

Modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Torino. (042U0923)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 11-9-1942
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto lo statuto del Regio politecnico di Torino approvato con  R.
decreto 5 maggio 1939-XVII, n.  1164,  e  modificato  con  decreto  5
ottobre 1939-XVII, numero 1718; 
 
  Veduto il Testo unico delle  leggi  sull'istruzione  universitaria,
approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592; 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071; 
 
  Veduti i Regi decreti 28  novembre  1935-XIV,  n.  2044,  7  maggio
1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX numero 1247; 
 
  Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto; 
 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato: 
 
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente: 
 
  «La Facolta' di ingegneria comprende: 
 
  a)  il  biennio  di  studi  propedeutici  risultante   di   quattro
quadrimestri, nel quale si  svolgono  gli  insegnamenti  fondamentali
prescritti per il passaggio agli studi di applicazione. 
 
  Detto biennio e' comune a tutti gli allievi ingegneri; 
 
  b) il triennio per gli  studi  di  ingegneria,  costituito  di  sei
quadrimestri e suddiviso in  tre  sezioni,  rispettivamente  dedicate
alle lauree nella ingegneria civile, industriale e mineraria; 
 
  c) la Scuola di ingegneria aeronautica, costituita di  un  anno  di
studi specializzati col carattere di Scuola diretta a fini  speciali,
indirizzata alla laurea in ingegneria aeronautica. 
 
  Essa e' suddivisa in due sezioni, rispettivamente, per «costruzione
di aeromobili» e per «costruzione di motori». 
 
  Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dai seguenti: 
 
  «Art. 34. - La Scuola di ingegneria aeronautica ha la durata di  un
anno. 
 
  Gli insegnamenti sono i seguenti: 
 
    

a) comuni alle due sezioni:        quadrimestre
Aerodinamica I parte . . . . . . .      1
Aeronautica generale I parte . . .      1
Motori per aeromobili  . . . . . .      2
Tecnologie aeronautiche
 (metallurgie speciali)  . . . . .      1
Costruzioni aeronautiche I parte .      1
Attrezzature e strumenti di bordo.      1

b) per la sezione costruzione di
   aeromobili:
Aerodinamica II parte  . . . . . .      2
Aeronautica generale II parte  . .      1
Costruzioni aeronautiche II parte.      2
Tecnologie aeronautiche
 (lavorazione degli aeromobili). .      1
Aerologia  . . . . . . . . . . . .      1
Collaudo e manovra degli
 aeromobili  . . . . . . . . . . .      1
Balistica del tiro e del lancio
 per aerei . . . . . . . . . . . .      1

c) per la sezione costruzione di
   motori:
Costruzione e progetto di motori .      2
Tecnologie aeronautiche
 (lavorazione dei motori)  . . . .      2
Complementi di dinamica e di
 termodinamica . . . . . . . . . .      1
Impianti di prove sui motori . . .      1
Meccanica delle eliche e del loro
 accoppiamento al motore . . . . .      1

    
  Art. 35.  -  Nella  Scuola  potranno  inoltre  essere  impartiti  i
seguenti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici: 
 
  Armamento ed impiego militare degli aeromobili. 
 
  Esercizio delle aviolinee. 
 
  Diritto aeronautico. 
 
  Radiotecnica. 
 
  Art. 36. - Alla Scuola di  ingegneria  aeronautica  possono  essere
ammessi: 
 
  1. I laureati in una Facolta' di ingegneria del Regno. 
 
  2. Gli Ufficiali del genio aeronautico, secondo quanto e'  disposto
dall'art.  146  del   Testo   unico   delle   leggi   sull'istruzione
universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592. 
 
  3. Gli stranieri, provvisti  di  titoli  conseguiti  presso  Scuole
estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facolta'. 
 
  Art. 37. - Sono obbligatorie per gli inscritti le prove di profitto
delle  singole  materie  di  insegnamento,  elencate  nell'art.   34,
rispettivamente  per   ciascuna   sezione,   alla   quale   l'allievo
appartiene. Alcune di tali prove potranno  essere  riunite  in  esame
unico, se relativo ad  insegnamenti  affini.  Inoltre  gli  inscritti
dovranno superare, o aver superato nel precedente curriculo di studi,
due dei quattro insegnamenti monografici di cui all'art. 35. 
 
  Per ciascuna Sezione, e' prescritto un esame scritto di gruppo. 
 
  Art. 38. - Al termine del  corso,  l'allievo  gia'  precedentemente
laureato in una Facolta' di ingegneria del Regno, che abbia  superato
tutti gli esami prescritti nell'articolo precedente, ed abbia  curato
lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile per  la  Sezione
costruzione di aeromobili  o  dell'apparato  motore  per  la  Sezione
costruzione di motori, nei quali  progetti  consistera'  la  tesi  di
laurea, puo' essere ammesso all'esame generale per  il  conseguimento
della laurea in ingegneria aeronautica,  che  si  svolge  secondo  il
disposto dell'art. 28. La distinzione fra le due Sezioni sul  diploma
di  laurea  sara'  limitata  ad  un  sottotitolo.  Agli  allevi   non
precedentemente laureati in una  Facolta'  di  ingegneria  del  Regno
considerati nel comma 2° e nel comma 3° dell'art. 36 sara' rilasciato
al termine un certificato degli esami superati. 
 
  Art. 39. - «Gli iscritti devono pagare la tassa d'immatricolazione,
la tassa d'iscrizione e la sopratassa speciale annua d'iscrizione; le
sopratasse per esami di profitto e di laurea; il contributo  speciale
per opere sportive e assistenziali, nonche' la tassa di laurea, cosi'
come precisati da disposizioni di legge per gli studenti  iscritti  a
corsi della Facolta' di ingegneria». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 24 luglio 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                               BOTTAI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1942-XX 
  Atti del Governo, registro n. 448, foglio 22. - MANCINI