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LEGGE 21 giugno 1942, n. 830

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (042U0830)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1942
al: 19-4-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192,
recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione
e trasformazione di societa', con le seguenti modificazioni: 
 
  All'art. 1, il primo comma, e' sostituito col seguente: 
 
  «Gli atti di fusione delle societa' di qualunque  tipo  aventi  per
oggetto l'esercizio di un'attivita' commerciale e delle societa'  per
azioni aventi per oggetto un'attivita' diversa, sempreche' le  une  e
le altre  risultino  regolarmente  costituite  prima  della  data  di
entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n.  1148,
come  pure  gli  atti  di  fusione  delle  societa'  che   si   siano
regolarizzate ai sensi e nel termine di cui  al  successivo  art.  2,
sono soggetti alle imposte di registro  ed  ipotecarie  nella  misura
fissa di L. 20». 
 
  Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole: 
 
  «entro il 30 giugno 1942-XX», sono sostituite con le parole: «entro
il 31 dicembre 1942-XXI». 
 
  Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole: 
 
  «Nel  caso  di  fusione  di   societa'   commerciali   regolarmente
costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge  25
ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa  luogo  ad  alcuna  tassazione»,
sono sostituite con le parole: «Nel caso  di  fusioni  effettuate  ai
sensi del presente articolo non si  fa  luogo  nei  confronti,  cosi'
delle societa', come dei soci, ad alcuna tassazione». 
 
  Dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: 
                               Art. 2. 
 
  «Le riserve  costituite  con  riduzioni  del  capitale  sociale  in
occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art.  1,  potranno
essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta. 
 
  Per i conferimenti in natura, effettuati non  oltre  il  30  giugno
1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non  e'  necessaria  la
stima di cui all'art. 2343 del Codice civile». 
 
  L'art. 2 diventa art. 3. 
 
  All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le  parole:  «entro  il  30
giugno 1945-XXIII», sono  sostituite  con  le  altre:  «entro  il  31
dicembre 1942-XXI». 
 
  L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso  le
parole «a decorrere dal 1° luglio 1942-XX», sono  sostituite  con  le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI». 
 
  All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: «non superiore a
L.  500.000»  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «inferiore  a  L.
500.000», e nel secondo comma, le parole: «superiore a  L.  500.000»,
sono sostituite con le parole: «non inferiore a L. 500.000». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                        MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI 
 
  Visto, il Guardasigilli: GRANDI