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LEGGE 28 maggio 1942, n. 664

Estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. (042U0664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/07/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 10-7-1942
al: 4-6-1999
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ente  autonomo  per  l'Acquedotto  pugliese  e'  autorizzato   ad
estendere i compiti ad esso affidati dalle leggi  e  dai  regolamenti
vigenti per l'Acquedotto pugliese e per le fognature negli abitati da
questo serviti, agli acquedotti e alle fognature degli abitati  della
Lucania. 
 
  Tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti  l'Ente
autonomo per l'Acquedotto pugliese  sono  estese  alla  gestione  dei
servizi e lavori di acquedotto e fognatura che  l'Ente  assumera'  in
Lucania.