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REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1942, n. 231

Disposizioni per regolare in tempo di guerra le chiamate di controllo di militari. (042U0231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/1942.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 giugno 1942, n. 872 (in G.U. 13/08/1942, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1942
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONI 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Ritenuto che si versa in stato di necessita' per causa di guerra; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per la guerra, per la marina e  per  l'aeronautica,  d'intesa  con  i
Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In tempo di guerra, i  militari  in  congedo  illimitato  e  quelli
comunque legittimamente  assenti  dal  servizio  alle  armi,  possono
essere chiamati, per controllo, con provvedimento del Ministro  della
Forza armata a cui appartengono.