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REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1942, n. 192

Provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di società. (042U0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1942.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1942, n. 830 (in G.U. 03/08/1942, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 25-3-1942
al: 2-8-1942
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n.  320,  che  approva  il
testo   della   legge   dell'imposta   di   registro   e   successive
modificazioni; 
 
  Ritenuta la necessita' di  urgenti  misure  intese  a  disciplinare
anche ai fini tributari gli atti di fusione, di concentrazione  e  di
trasformazione delle societa' commerciali; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  e  del
Ministro per le finanze,  d'intesa  col  Ministro  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli  atti  di  fusione  delle  societa'  commerciali,  regolarmente
costituite  anteriormente  alla  data  d'entrata  in  vigore  del  R.
decreto-legge 25  ottobre  1941-XIX,  n.  1148,  sono  soggetti  alle
imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20. 
 
  La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' alle
concentrazioni  di  aziende  sociali  effettuate,  anziche'  mediante
fusione, mediante apporto di attivita' in  societa'  esistenti  o  da
costituire, quando anche, in conseguenza di tali  apporti,  l'oggetto
delle societa' apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del
ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito
alle altre societa'. 
 
  L'imposta fissa di registro e' applicabile anche  ai  contemporanei
aumenti  di  capitale  deliberati  per  facilitare   le   fusioni   o
concentrazioni ed in occasione di queste. 
 
  Le disposizioni che precedono si applicano  alle  fusioni  ed  alle
concentrazioni regolarmente deliberate entro il  30  giugno  1942-XX,
sempre che la societa' incorporante o risultante dalla fusione ovvero
quella alla quale e' effettuato l'apporto sia costituita nella  forma
di societa' per azioni. Le disposizioni  medesime  non  si  estendono
alle imposte accertate, sebbene  ancora  non  pagate,  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, ne' sono ammessi rimborsi per
imposte ordinarie relative a fusioni e concentrazioni gia' avvenute. 
 
  Nel caso di fusioni di societa' commerciali regolarmente costituite
alla data di entrata  in  vigore  del  R.  decreto-legge  25  ottobre
1941-X1X, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna, tassazione per imposta,
di ricchezza mobile, per imposta  su  maggiori  utili  relativi  allo
stato di guerra, per imposta cedolare sui frutti dei titoli azionari,
per imposta straordinaria progressiva sui dividendi, sempre quando le
fusioni siano deliberate nel termine ed alle  condizioni  di  cui  al
comma precedente, fermo l'obbligo del pagamento  delle  imposte  gia'
definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.