Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la
cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme
relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei
Corpi militari della Regia marina. (041U1614)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1942
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)