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LEGGE 24 agosto 1941, n. 1044

Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano- Cremona-Po. (041U1044)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/10/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1995)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  19-4-1968
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Art. 1



È costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».

Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.
(1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 10 ottobre 1962, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale".
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, provvederà anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".