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REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941, n. 646

Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico. (041U0646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1941.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 dicembre 1941, n. 1414 (in G.U. 02/01/1942, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n.
129; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  provvedere  in
dipendenza della situazione di guerra; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del  Fascismo,  Capo  del  Governo,  e  del
Ministro Segretario di Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In aggiunta alle competenze in vigore  e'  concesso  ai  dipendenti
dalle Amministrazioni  statali,  comprese  quelle  con  l'ordinamento
autonomo,  di   grado   non   superiore   all'VIII   dell'ordinamento
gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico  -
per stipendio, supplemento di  servizio  attivo,  o  retribuzione,  o
competenze analoghe - non superiore a quello massimo previsto per  il
grado medesimo a  titolo  di  stipendio  e  supplemento  di  servizio
attivo, un  assegno  temporaneo  di  guerra,  non  pensionabile,  non
cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura: 
 
  del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde  annue  del  trattamento
economico per i titoli appresso indicati; 
 
  del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400
lorde annue di detto trattamento. 
 
  Ai fini della determinazione  dell'assegno  temporaneo  di  cui  al
precedente comma si considerano le seguenti competenze: 
 
  stipendio e supplemento di servizio attivo; 
 
  indennita' di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale; 
 
  paga e sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed  ai  Corpi
organizzati militarmente a servizio dello Stato; 
 
  retribuzione degli incaricati stabili addetti ai  pubblici  servizi
statali e dei cantonieri delle strade statali; 
 
  paga degli operai permanenti,  determinata  ai  sensi  del  secondo
comma del successivo art. 3; 
 
  retribuzione, o  paga,  o  salario  od  altra  analoga  competenza,
comunque denominata, del personale non di ruolo.