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LEGGE 29 maggio 1941, n. 616

Integrazione del prezzo dell'olio di oliva a favore del produttori. (041U0616)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1941
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' assunto a carico del bilancio dello Stato il pagamento a  favore
dei produttori di olio di oliva, di una  quota  di  integrazione  del
prezzo di conferimento del prodotto all'ammasso, in misura di L.  100
a quintale per l'olio di oliva commestibile e lampante di  produzione
nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito o da conferire
all'ammasso nella campagna  olearia  1940-41,  entro  i  termini  che
verranno   fissati   per    ciascuna    provincia    dal    Ministero
dell'agricoltura e  delle  foreste.  Sono  esclusi  dal  beneficio  i
produttori  di  oli  rettificati   di   olio   commestibile   ammessi
all'esonero dall'ammasso o allo svincolo  in  favore  di  determinate
categorie. 
 
  La quota di integrazione e' ridotta a  L.  80  al  quintale  per  i
quantitativi di olio che i produttori sono autorizzati dalle  Sezioni
della olivicoltura a distribuire direttamente ai dettaglianti; e a L.
60 al quintale  per  quelli  che  i  produttori  sono  autorizzati  a
distribuire ai consumatori,  con  ritiro  dei  buoni  tessera  e  con
l'osservanza della disciplina di distribuzione stabilita dalle  norme
vigenti. 
 
  Sulle quote di integrazione  di  cui  sopra  sara'  trattenuta  una
aliquota del 5% (cinque per  cento)  per  il  pagamento  dell'imposta
sulla entrata e per i servizi di accertamento e corresponsione  delle
quote stesse. 
 
  I produttori agricoli che entro il 31 gennaio 1941 hanno venduto le
olive prodotte nella campagna 1940-41, hanno diritta di  chiedere  ai
compratori delle olive stesse una integrazione del prezzo qualora  il
prezzo  pagato  non  risulti   ragguagliato   al   prezzo   dell'olio
corrisposto al frantoiano, compresa l'integrazione statale.