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REGIO DECRETO 3 giugno 1940, n. 1344

Revoca di autorizzazione ad esercitare funzioni notarili concesse a persone diverse dai notai. (040U1344)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1949)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-7-1949
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili con le successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, numero 1666, convertito con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2358;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'Africa Italiana, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono abrogate le seguenti disposizioni:

1° l'art. 35 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti di esclusivo interesse dell'Opera;

2° gli articoli 17 e 20 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, in quanto autorizzano i funzionari del Reale Automobile Circolo d'Italia all'uopo delegati dalla sede centrale, il podestà e il giudice conciliatore competenti per territorio ad autenticare atti costitutivi dei diritti di privilegio legale o convenzionale sugli autoveicoli e gli atti di consenso alla can-cancellazione dei vincoli di privilegio iscritti sul pubblico registro automobilistico.

L'art. 14 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, che autorizza il funzionario del Reale Automobile Circolo d'Italia incaricato della tenuta del pubblico registro automobilistico a formare la copia autentica e ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, degli atti costitutivi del privilegio legale e convenzionale e degli atti che danno luogo al trasferimento od alla rinnovazione dei privilegi anzidetti;

3° l'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 10 luglio 1930-VIII, n. 1034, convertito nella legge 15 dicembre 1930-IX, n. 1698, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione nazionale ufficiali in congedo e l'Opera di assistenza della Unione stessa;

4° l'art. 69 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano i Consorzi di bonifica, intendendosi revocate le autorizzazioni a rogare in forma pubblica amministrativa concesse al personale dei Consorzi anche in virtù di precedenti disposizioni;

5° l'art. 125 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che direttamente o indirettamente interessano il patrimonio dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l'autenticazione delle firme ad opera del funzionario designato quale ufficiale rogante nelle scritture private in cui intervenga come contraente lo stesso Istituto;

6° l'art. 18, comma 2°, delle disposizioni sulla costituzione dell'Ente autonomo Unione Militare approvate con Regio decreto 3 marzo 1937-XV, n. 375, riguardante la stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti che interessano l'Unione Militare;

((NUMERO ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 1949, N. 408))
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