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LEGGE 6 agosto 1940, n. 1278

Istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori e disciplina della corresponsione degli assegni stessi al personale, non usufruente di un trattamento di famiglia, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. (040U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-10-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E'  istituita  la  Cassa  unica  per  gli  assegni   familiari   ai
lavoratori. 
 
  La Cassa ha lo scopo di provvedere alla corresponsione agli  aventi
diritto  degli  assegni  familiari  secondo  le  disposizioni   della
presente legge e di quelle del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n.
1048, convertito con modifiche nella legge 25  ottobre  1938-XVI,  n.
2233, del R. decreto 21 luglio 1937-XV, n. 1239, del R. decreto-legge
17  maggio  1938-XVI,  n.  872,  del  R.  decreto-legge  28  novembre
1935-XVII, n. 2138, e delle rispettive norme di attuazione.