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LEGGE 29 giugno 1940, n. 876

Nuove norme circa la concessione dei prestiti matrimoniali. (040U0876)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-8-1940
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il termine stabilito dall'art. 1 del  R.  decreto-legge  21  agosto
1937-XV, n.  1542,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  3
gennaio 1939-XVII, n. 1, per la concessione dei prestiti matrimoniali
e' prorogato di tre anni a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.