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REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1940, n. 856

Norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra. (040U0856)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1940, n. 1518 (in G.U. 12/11/1940, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-7-1940
al: 21-12-2008
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII,
n. 129, ricorrendo necessita' per causa di guerra; 
 
  Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  nei  riguardi
delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali  creati  per  la
guerra e di ogni altro  ente  o  servizio  dello  Stato,  chiamato  a
disimpegnare,  anche  in  parte,  compiti  e  funzioni  dipendenti  o
comunque connessi allo svolgimento della guerra. 
 
  Le Amministrazioni militari considerate nel presente  decreto  sono
quelle del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica,  della
R. Guardia di Finanza, della  Milizia  volontaria  per  la  sicurezza
nazionale e di ogni altro Corpo armato che fosse necessario istituire
o equiparare a quelli suindicati. 
 
  I servizi speciali creati per la guerra sono quelli previsti  dalla
legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415 e gli altri che  siano  dichiarati
tali dal provvedimento che li istituisce. 
 
  Nei riguardi dei servizi o degli  enti  preesistenti,  il  Ministro
delle finanze  stabilira',  previa  richiesta  delle  amministrazioni
competenti, quali di essi debbano considerarsi come servizi di guerra
perche' aventi compiti o funzioni dipendenti  o  connesse,  anche  in
parte,   allo   svolgimento   della   guerra,   e   cio'   ai    fini
dell'applicazione delle norme contenute nel presente decreto.