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LEGGE 29 giugno 1940, n. 802

Modificazioni all'art. 24 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e alla legge 24 marzo 1932-X, n. 273, circa il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. (040U0802)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/1947)
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Testo in vigore dal: 30-7-1940
al: 7-10-1947
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 24 del regolamento sui servizi del  Provveditorato  generale
dello Stato, approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058, e'
sostituito come segue: 
 
  «Tutte le spese di ufficio necessarie alle Amministrazioni centrali
ed agli Uffici provinciali debbono essere preventivamente autorizzate
dal Provveditorato: 
 
  a) con l'approvazione dei fabbisogni preventivi  per  le  spese  di
carattere ordinario escluse quelle di carattere fisso o  continuativo
o calcolate a tariffa, per le quali vengono concesse  assegnazioni  a
forfait come all'articolo seguente, e quelle inferiori  a  lire  2000
facenti  carico  ai  capitoli  non  amministrati  dal  Provveditorato
stesso. 
 
  b) con autorizzazioni concesse  caso  per  caso  per  le  spese  di
carattere  eccezionale,  superiori  pero'  alle  lire  2000,   quando
facciano carico a capitoli non amministrati dal Provveditorato; 
 
  c) con l'approvazione dei fabbisogni  per  le  somministrazioni  di
materiali da farsi direttamente dal Provveditorato. 
 
  «I fabbisogni preventivi di cui  alle  lettere  a)  e  c)  dovranno
essere  trasmessi  entro  i  termini  che   saranno   stabiliti   dal
Provveditorato. 
 
  «Il pagamento delle spese predette  potra'  essere  effettuato  con
mandati  diretti  o  con  ordini  di  accreditamento  a  favore   dei
funzionari   incaricati    di    eseguirle.    I    consegnatari    e
vice-consegnatari delle Amministrazioni  centrali  potranno,  quindi,
provvedere al pagamento delle spese cosi' approvate anche  per  somme
eccedenti i limiti fissati dal R.  decreto  20  ottobre  1924-II,  n.
1796».