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LEGGE 30 maggio 1940, n. 652

Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina. (040U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-7-1940
al: 27-4-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il contributo di cui al R. decreto-legge 5  settembre  1938-XVI  n.
1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e
modificato con la legge 15 maggio  1939-XVII,  n.  745,  puo'  essere
corrisposto anche alle Sezioni per  la  cerealicoltura  dei  Consorzi
provinciali tra i produttori  dell'agricoltura  e  ai  conduttori  di
fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del  Mezzogiorno
e  delle  Isole,  che  dopo  il  15  aprile  1940-XVIII,   acquistino
trebbiatrici  o  coppie  trebbianti  nuove  e  loro   accessori,   di
fabbricazione  nazionale,  allo  scopo  di   esercitare,   in   dette
Provincie, la trebbiatura del grano. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                     Mussolini - Tassinari - Di Revel 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi