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LEGGE 30 maggio 1940, n. 652

Incoraggiamenti per la diffusione della trebbiatura a macchina. (040U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1940 al: 27-4-1943
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, può essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette Provincie, la trebbiatura del grano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Tassinari - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi