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REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1940, n. 2

Istituzione di una imposta generale sull'entrata. (040U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 (in G.U. 10/07/1940, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Articoli
  • ENTRATA IMPONIBILE.
    CAPO 1
    Norme generali.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Derrate, prodotti agricoli e merci conferiti obbligatoriamente agli
    ammassi e ad altri enti - Società cooperative e Consorzi di
    manipolazione di prodotti agricoli.
  • 5
  • ONERE DELL'IMPOSTA - RIVALSA - PRIVILEGIO.
  • 6
  • ALIQUOTA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.
    CAPO I.
    Aliquota
  • 7
  • Pagamento dell'imposta.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
    PER LE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI MERCE.
    CAPO I.
    Determinazione dell'entrata imponibile.
  • 12
  • Passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di
    lavorazione e passaggi pel tramite di ausiliari del commercio.
  • 13
  • NORME SPECIALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.
    CAPO I.
    Bestiame vaccino, ovino e suino.
  • 14
  • Acqua, gas ed energia elettrica.
  • 15
  • 16
  • IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.
    CAPO I.
    Norme generali per l'importazione.
  • 17
  • 18
  • Importazioni temporanee.
  • 19
  • Esenzioni agli effetti della importazione.
  • 20
  • Disposizioni speciali per l'esportazione.
  • 21
  • Importazione ed esportazione in sospeso di perle, brillanti, pietre
    preziose di colore, pietre dure o pietre preziose d'imitazione.
  • 22
  • IMPOSTA SULL'ENTRATA, IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI
    BOLLO.
  • 23
  • 24
  • 25
  • OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI, DEI PUBBLICI UFFICIALI FUNZIONARI E
    GIUDICI
    CAPO I.
    Obblighi dei contribuenti.
  • 26
  • 27
  • Obblighi dei giudici, funzionari ed altri pubblici ufficiali.
  • 28
  • 29
  • SANZIONI.
    CAPO I.
    Sanzioni di carattere civile.
  • 30
  • 31
  • Sanzioni di carattere penale.
  • 32
  • Sanzioni speciali per le violazioni delle norme concernenti il
    pagamento dell'imposta all'importazione.
  • 33
  • 34
  • Sanzioni speciali per la violazione delle norme concernenti il
    pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti
    correnti postali.
  • 35
  • 36
  • Sanzioni speciali per la violazione delle norme relative al pagamento
    dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale.
  • 37
  • 38
  • 39
  • Sanzioni speciali.
  • 40
  • 41
  • 42
  • RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONTRIBUENTI.
  • 43
  • PRIVILEGI, PRESCRIZIONI, DILAZIONI, RIMBORSI E RECUPERI
    CAPO I.
    Privilegio dell'Erario.
  • 44
  • Prescrizioni.
  • 45
  • Dilazioni
  • 46
  • Rimborsi e ricuperi.
  • 47
  • ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORGANI COMPETENTI E LORO FACOLTÀ
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
Testo in vigore dal: 8-2-1940
al: 9-7-1940
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129; 
  Ritenuta la necessita' di urgenti misure di carattere tributario; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del DUCE  del  Fascismo,  Capo  del  Governo  e  del
Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri  per  la  grazia  e
giustizia e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
                               Art. 1. 
 
  L'entrata in danaro  o  con  mezzi  di  pagamento  sostitutivi  del
danaro, conseguita da persone fisiche, da  persone  giuridiche  e  da
enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza
di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel  Regno
e' soggetta ad una imposta proporzionale nella  misura  e  giusta  le
norme stabilite dal presente decreto. 
  Per  le  prestazioni  di  servizi  costituiscono  entrata  anche  i
corrispettivi conseguiti in natura. 
  Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto: 
  a) le somme introitate a titolo  di  capitale,  compreso  le  somme
costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende,  di
titoli pubblici e  privati  ovvero  dipendenti  da  accensione  e  da
estinzione di debiti; 
  b) le somme introitate in dipendenza della  vendita  di  generi  di
monopolio e di valori bollati; 
  c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali;  i  contributi,
le quote e le oblazioni versate al Partito Nazionale Fascista ed alle
organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti; le oblazioni fatte
ad enti od istituti aventi  scopi  religiosi  o  di  beneficenza,  di
assistenza, di cultura, di edificazione, di istruzione, di  igiene  o
di pubblica utilita', nonche' rette di spedalita' a  carico  di  enti
pubblici o di pubblica beneficenza; 
  d) le somme introitate dallo Stato, dalle Provincie, dai  Comuni  e
da altri enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero  delle
finanze ai  sensi  dell'art.  1  del  Regio  decreto-legge  7  agosto
1936-XIV, n. 1639, a titolo  di  tributi,  contributi  obbligatori  e
partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario; 
  e) le somme introitate dallo Stato  in  dipendenza  della  gestione
diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del gioco  del  lotto  e
delle lotterie; 
  f)  gli  interessi  derivanti  dal  puro   impiego   di   capitale,
classificabili agli  effetti  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  in
categoria A, i dividendi e gli interessi  derivanti  dall'impiego  di
capitali in titoli dello  Stato,  di  altri  enti  pubblici  e  delle
societa' per azioni, nonche'  gli  interessi  derivanti  da  depositi
bancari; 
  g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennita'  ed  i
compensi in genere,  classificabili,  agli  effetti  dell'imposta  di
ricchezza mobile in categoria C e D,  gli  aggi  corrisposti  per  la
vendita di generi di monopolio e di  valori  bollati  in  genere,  le
pensioni, rendite vitalizie e simili; 
  h) le somme introitate per la  esportazione  di  materie,  merci  e
prodotti e  per  noli  ed  altri  corrispettivi  relativi  a  servizi
internazionali; 
  i) le somme introitate in dipendenza  dell'esercizio  di  ferrovie,
tramvie e navigazione interna in  concessione  all'industria  privata
soggetto alla tassa erariale per i  trasporti  di  viaggiatori  e  di
merci di cui al Titolo VII, Capo I, del testo unico approvato con  R.
decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni; 
  l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di  latte
allo stato naturale destinato al diretto consumo; 
  m) le  somme  introitate  in  dipendenza  di  vendite  di  giornali
quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico. 
  Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  per  le
entrate  derivanti  da  atti  economici  compiuti   nell'ambito   del
territorio della citta' di Zara.