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REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1940, n. 2

Istituzione di una imposta generale sull'entrata. (040U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1940.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 (in G.U. 10/07/1940, n. 160).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Articoli
  • ENTRATA IMPONIBILE.
    CAPO 1
    Norme generali.
  • 1
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  • 3
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  • Derrate, prodotti agricoli e merci conferiti obbligatoriamente agli
    ammassi e ad altri enti - Società cooperative e Consorzi di
    manipolazione di prodotti agricoli.
  • 5
  • ONERE DELL'IMPOSTA - RIVALSA - PRIVILEGIO.
  • 6
  • ALIQUOTA E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.
    CAPO I.
    Aliquota
  • 7
  • Pagamento dell'imposta.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • NORME GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
    PER LE ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI MERCE.
    CAPO I.
    Determinazione dell'entrata imponibile.
  • 12
  • Passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di
    lavorazione e passaggi pel tramite di ausiliari del commercio.
  • 13
  • NORME SPECIALI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.
    CAPO I.
    Bestiame vaccino, ovino e suino.
  • 14
  • Acqua, gas ed energia elettrica.
  • 15
  • 16
  • IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE.
    CAPO I.
    Norme generali per l'importazione.
  • 17
  • 18
  • Importazioni temporanee.
  • 19
  • Esenzioni agli effetti della importazione.
  • 20
  • Disposizioni speciali per l'esportazione.
  • 21
  • Importazione ed esportazione in sospeso di perle, brillanti, pietre
    preziose di colore, pietre dure o pietre preziose d'imitazione.
  • 22
  • IMPOSTA SULL'ENTRATA, IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI
    BOLLO.
  • 23
  • 24
  • 25
  • OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI, DEI PUBBLICI UFFICIALI FUNZIONARI E
    GIUDICI
    CAPO I.
    Obblighi dei contribuenti.
  • 26
  • 27
  • Obblighi dei giudici, funzionari ed altri pubblici ufficiali.
  • 28
  • 29
  • SANZIONI.
    CAPO I.
    Sanzioni di carattere civile.
  • 30
  • 31
  • Sanzioni di carattere penale.
  • 32
  • Sanzioni speciali per le violazioni delle norme concernenti il
    pagamento dell'imposta all'importazione.
  • 33
  • 34
  • Sanzioni speciali per la violazione delle norme concernenti il
    pagamento dell'imposta sull'entrata a mezzo del servizio dei conti
    correnti postali.
  • 35
  • 36
  • Sanzioni speciali per la violazione delle norme relative al pagamento
    dell'imposta in abbonamento o in altro modo virtuale.
  • 37
  • 38
  • 39
  • Sanzioni speciali.
  • 40
  • 41
  • 42
  • RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI CONTRIBUENTI.
  • 43
  • PRIVILEGI, PRESCRIZIONI, DILAZIONI, RIMBORSI E RECUPERI
    CAPO I.
    Privilegio dell'Erario.
  • 44
  • Prescrizioni.
  • 45
  • Dilazioni
  • 46
  • Rimborsi e ricuperi.
  • 47
  • ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI - ORGANI COMPETENTI E LORO FACOLTÀ
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
Testo in vigore dal:  8-2-1940 al: 9-7-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, conseguita da persone fisiche, da persone giuridiche e da enti di ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazione di servizi effettuate nel Regno è soggetta ad una imposta proporzionale nella misura e giusta le norme stabilite dal presente decreto.
Per le prestazioni di servizi costituiscono entrata anche i corrispettivi conseguiti in natura.
Non costituiscono entrata ai sensi del presente decreto:
a) le somme introitate a titolo di capitale, compreso le somme costituenti corrispettivo di alienazioni di immobili, di aziende, di titoli pubblici e privati ovvero dipendenti da accensione e da estinzione di debiti;
b) le somme introitate in dipendenza della vendita di generi di monopolio e di valori bollati;
c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; i contributi, le quote e le oblazioni versate al Partito Nazionale Fascista ed alle organizzazioni ed associazioni da esso dipendenti; le oblazioni fatte ad enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di edificazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilità, nonché rette di spedalità a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza;
d) le somme introitate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, a titolo di tributi, contributi obbligatori e partecipazioni ad entrate aventi carattere tributario;
e) le somme introitate dallo Stato in dipendenza della gestione diretta di pubblici servizi e dell'esercizio del gioco del lotto e delle lotterie;
f) gli interessi derivanti dal puro impiego di capitale, classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria A, i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di capitali in titoli dello Stato, di altri enti pubblici e delle società per azioni, nonché gli interessi derivanti da depositi bancari;
g) gli stipendi, i salari, i premi, i sussidi, le indennità ed i compensi in genere, classificabili, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C e D, gli aggi corrisposti per la vendita di generi di monopolio e di valori bollati in genere, le pensioni, rendite vitalizie e simili;
h) le somme introitate per la esportazione di materie, merci e prodotti e per noli ed altri corrispettivi relativi a servizi internazionali;
i) le somme introitate in dipendenza dell'esercizio di ferrovie, tramvie e navigazione interna in concessione all'industria privata soggetto alla tassa erariale per i trasporti di viaggiatori e di merci di cui al Titolo VII, Capo I, del testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e successive modificazioni;
l) le somme introitate in dipendenza di vendite di pane e di latte allo stato naturale destinato al diretto consumo;
m) le somme introitate in dipendenza di vendite di giornali quotidiani o periodici aventi prevalente carattere politico.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per le entrate derivanti da atti economici compiuti nell'ambito del territorio della città di Zara.